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STATUTO DEL COMUNE DI BRUSSON
Pubblicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 14 del 26.03.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 dicembre 2001.
Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.05.2008
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INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Fonti
art. 2 – Principi fondamentali
art. 3 - Finalità
art. 4 - Programmazione e cooperazione
art. 5 - Territorio
art. 6 - Sede
art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 8 – Utilizzo delle lingue
art. 9 - Toponomastica
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
art. 10 - Organi
art. 11 - Consiglio
art. 12 – Competenze del consiglio
art. 13 – Adunanze e convocazioni del consiglio
art. 14 – Funzionamento del consiglio
art. 15 - Consiglieri
art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri
art. 17 - Gruppi consiliari
art. l8 - Commissioni consiliari
art. 19 - Giunta
art. 20 – Nomina della giunta
art. 21 – Competenze della giunta
art. 22 – Composizione della giunta
art. 23 – Funzionamento della giunta
art. 24 - Sindaco
art. 25 - Competenze amministrative del sindaco
art. 26 - Competenze di vigilanza del sindaco
art. 27 – Ordinanze del sindaco
art. 28 - Vicesindaco
art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco
art. 30 - Delegati del sindaco
TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE
art. 31 - Segretario comunale ed uffici
art. 32 - Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
art. 33 - Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
art. 34 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale
art. 35 - Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale
art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale
art. 37 - Albo del comune
TITOLO IV - SERVIZI
art. 38 - Forme di gestione
TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE
Art. 39 – Principi
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE
art. 40 - Cooperazione
art. 41 - Comunità montane
art. 42 – Consorterie e Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
TITOLO VII - ISTITUTI DI DEMOCRAZIA E DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
art. 43 - Partecipazione popolare
art. 44 - Assemblee consultive
art. 45 - Interventi nei procedimenti
art. 46 - Istanze
art. 47 - Petizioni
art. 48 - Proposte
art. 49 - Associazioni
art. 50 - Referendum
art. 50/bis - Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni
art. 51 – Effetti dei referundum propositivi e consultivi
art. 52 - Accesso
art. 53 - Informazione
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
art. 54 – Statuto e sue modifiche
art. 55 - Regolamenti
art. 56 - Difensore civico
TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 57 - Norme transitorie
art. 58 - Norme finali
ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA
ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE
ALLEGATO C - PLANIMETRIA
COMUNE DI BRUSSON
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Fonti
1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, applicativa degli articoli 5, 116, 128 e 129 della costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e della legge costituzionale 23 settembre 1993, n.2.
Art. 2
Principi fondamentali
1. La comunità di Brusson, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i principi di cui al presente statuto.
3. Il comune di Brusson ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il comune di Brusson è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune di Brusson tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune di Brusson, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune di Brusson dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune di Brusson, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il comune di Brusson, gli altri comuni, le comunità montane e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
12. Il comune di Brusson promuove la crescita di una cultura di pace basata sul diritto all’autodeterminazione dei popoli, sulla messa al bando della guerra, sulla cooperazione e la solidarietà tra i popoli, gli stati e gli individui.
13. Il comune di Brusson protegge e valorizza le proprie secolari caratteristiche etniche, linguistiche e culturali, incoraggiando la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico della comunità.
Art. 3
Finalità
1. Il comune di Brusson promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, ai valori ed agli obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune di Brusson persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune di Brusson è costituita dal suo ambito territoriale.
4. Il comune di Brusson persegue con la propria azione i seguenti fini:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, agricole, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita; ciò si svilupperà attraverso la partecipazione del Comune alle società che abbiano lo scopo di valorizzare la risorsa “neve” mediante impianti sciistici di discesa e di fondo ed a quelle che intendono sfruttare le risorse necessarie alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie e dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie e dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario alle esigenze delle comunità titolari;
f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative del comune di Brusson, l’accesso agli atti e documenti, l’informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti, garantendo l’imparzialità, la trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione comunale.
5. Il comune di Brusson partecipa alle associazioni regionali, nazionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
Art. 4
Programmazione e cooperazione
1. Il comune di Brusson realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
2. Il comune di Brusson concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione, di complementarietà e, limitatamente alla regione, di sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune di Brusson.
4. Il comune di Brusson promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali, anche di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.
Art. 5
Territorio
1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate : Arcesaz, Curien, Graines, Fenilliaz, Estoul, Pasquier, La Pila, Fontaine, Vollon, Extrepieraz, costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq 55,34 e confina con i Comuni di Ayas, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Challand-Saint-Anselme, Emarese, Saint-Vincent,
Art. 6
Sede
1. La sede del Comune di Brusson, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sita nel Capoluogo Place de la Commune n. 1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.